Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

E’ una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in ricordo delle sorelle Mirabal, brutalmente assassinate per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime dittatoriale della Repubblica Dominicana.

In tutto il mondo il 25 novembre viene celebrato con il simbolo del colore arancione. In Italia all’arancione è preferito il rosso.

Su tante piazze del nostro Paese vengono lasciate scarpe rosse quale simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Scopo principale di questa ricorrenza è quello di sensibilizzare tutti quanti alla lotta contro gli abusi, le discriminazioni, le violenze di genere e i femminicidi; fare riflettere attraverso progetti di prevenzione e denuncia.

Le donne non devono mai sentirsi sole, devono condividere i timori e cercare aiuto, lasciando da parte il senso di vergogna e di colpa che sono causa del silenzio e della disperazione.

Di seguito si riporta la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, istituita in Senato il 18 gennaio del 2017, qui consultabile.

Infine si riporta il collegamento sull’evoluzione e il quadro normativo in materia, redatta dal servizio studi del Senato.

Il prezzo esposto non corrisponde a quello indicato alla cassa, cosa accade?

Offerta al pubblico

Quante volte vi è capitato di trovare un prodotto che credevate in offerta, per poi scoprire alla cassa che il prezzo esposto non corrispondeva a quello reale?

L’articolo 1336 c.c. disciplina la c.d. “offerta al pubblico”, si tratta di una proposta contrattuale destinata al pubblico. L’errore del prezzo esposto deve essere corretto esattamente con le stesse forme che sono state adoperate per l’offerta del prodotto. 

Ciò significa che, nel caso in cui il negoziante si accorga dell’errore sul prezzo, dovrà immediatamente sostituire il prezzo esposto con quello corretto. Ovvero, nel caso in cui il prodotto fosse stato pubblicizzato tramite “volantini”, dovranno essere rilasciati ed esposti in maniera ben visibile anche all’interno dell’attività. I manifesti pubblicitari aggiornati con l’indicazione dell’avvenuto errore. 

La legge a tutela del consumatore, infatti, sanziona gravemente le pratiche commerciali scorrette che potrebbero essere identificate come pubblicità ingannevole. Ma cosa possiamo fare nel caso in cui ci venga richiesta una somma diversa da quella esposta?

Se il negoziante non ha provveduto alla correzione dell’errore, il consumatore potrà esigere, al momento del pagamento, che il prodotto gli venga venduto al prezzo esposto sullo scaffale. Ciò accade in quanto, trattandosi di un’offerta al pubblico, per il perfezionamento del contratto è sufficiente che vi sia la mera adesione del consumatore all’offerta in questione. Pertanto, il negoziante dovrà necessariamente rilasciare il prodotto al prezzo esposto nonostante l’errore. Tuttavia, in questa circostanza, si riscontra un limite ben preciso: nel caso in cui il prezzo sia manifestamente inadeguato al valore del bene, rendendo palese l’esistenza di un errore; ecco che in tal caso il venditore sarà legittimato a non vendere il prodotto in questione al prezzo esposto. 

Oltretutto, se il venditore ha già provveduto a correggere il prezzo nelle modalità già indicate in precedenza (ex art. 1336 c.c. comma 1), la revoca del prezzo sarà valida anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia (idem comma 2).

Avv. Antonina Angela Parra
Dott. Riccardo Speciale