Il prezzo esposto non corrisponde a quello indicato alla cassa, cosa accade?

Offerta al pubblico

Quante volte vi è capitato di trovare un prodotto che credevate in offerta, per poi scoprire alla cassa che il prezzo esposto non corrispondeva a quello reale?

L’articolo 1336 c.c. disciplina la c.d. “offerta al pubblico”, si tratta di una proposta contrattuale destinata al pubblico. L’errore del prezzo esposto deve essere corretto esattamente con le stesse forme che sono state adoperate per l’offerta del prodotto. 

Ciò significa che, nel caso in cui il negoziante si accorga dell’errore sul prezzo, dovrà immediatamente sostituire il prezzo esposto con quello corretto. Ovvero, nel caso in cui il prodotto fosse stato pubblicizzato tramite “volantini”, dovranno essere rilasciati ed esposti in maniera ben visibile anche all’interno dell’attività. I manifesti pubblicitari aggiornati con l’indicazione dell’avvenuto errore. 

La legge a tutela del consumatore, infatti, sanziona gravemente le pratiche commerciali scorrette che potrebbero essere identificate come pubblicità ingannevole. Ma cosa possiamo fare nel caso in cui ci venga richiesta una somma diversa da quella esposta?

Se il negoziante non ha provveduto alla correzione dell’errore, il consumatore potrà esigere, al momento del pagamento, che il prodotto gli venga venduto al prezzo esposto sullo scaffale. Ciò accade in quanto, trattandosi di un’offerta al pubblico, per il perfezionamento del contratto è sufficiente che vi sia la mera adesione del consumatore all’offerta in questione. Pertanto, il negoziante dovrà necessariamente rilasciare il prodotto al prezzo esposto nonostante l’errore. Tuttavia, in questa circostanza, si riscontra un limite ben preciso: nel caso in cui il prezzo sia manifestamente inadeguato al valore del bene, rendendo palese l’esistenza di un errore; ecco che in tal caso il venditore sarà legittimato a non vendere il prodotto in questione al prezzo esposto. 

Oltretutto, se il venditore ha già provveduto a correggere il prezzo nelle modalità già indicate in precedenza (ex art. 1336 c.c. comma 1), la revoca del prezzo sarà valida anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia (idem comma 2).

Avv. Antonina Angela Parra
Dott. Riccardo Speciale

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